La direttiva sul diritto di stabilimento (Direttiva 98/5/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96) consente agli avvocati “comunitari” la possibilità di svolgere stabilmente l’attività forense in ogni Stato europeo con il proprio titolo professionale di origine.

L’avvocato che abbia esercitato in maniera effettiva e regolare la professione in Italia per tre anni può chiedere al proprio Consiglio dell’Ordine la dispensa della prova attitudinale e, se dispensato, può iscriversi nell'albo degli avvocati e esercitare la professione con il titolo di avvocato.

Durante il periodo dei tre anni l’avvocato rientrerà nella categoria dei c.d. avvocati stabiliti, e dunque:

  • viene iscritto in apposita sezione dell’albo;
  • nello svolgere attività giudiziale deve agire di intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, non sussistendo invece alcuna limitazione rispetto all’attività stragiudiziale;
  • per poter esercitare innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, oltre a dover agire d’intesa con un professionista dello Stato ospitante, deve dimostrare di aver esercitato la professione nella Comunità europea per almeno 12 anni, compresi quelli eventualmente già esercitati come avvocato stabilito;
  • deve rispettare le norme legislative, professionali e deontologiche dettate dall’ordinamento italiano;
  • non può avvalersi del titolo di avvocato italiano;
  • deve sottostare al potere disciplinare del competente Consiglio dell’Ordine.

Trascorsi regolarmente i tre anni l’avvocato, se dispensato dalla prova attitudinale, diventa integrato ossia in tutto equiparato al professionista del Paese ospitante.

NOVITA' CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE NILS WAHL CAUSE RIUNITE C-58/13 E C-59/13 - VEDI IN ALLEGATI

(Validità – Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica – Abuso del diritto – Rispetto dell’identità nazionale)