La direttiva sul diritto di stabilimento (Direttiva 98/5/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96) consente agli avvocati “comunitari” la possibilità di svolgere stabilmente l’attività forense in ogni Stato europeo con il proprio titolo professionale di origine.
L’avvocato che abbia esercitato in maniera effettiva e regolare la professione in Italia per tre anni può chiedere al proprio Consiglio dell’Ordine la dispensa della prova attitudinale e, se dispensato, può iscriversi nell'albo degli avvocati e esercitare la professione con il titolo di avvocato.
Durante il periodo dei tre anni l’avvocato rientrerà nella categoria dei c.d. avvocati stabiliti, e dunque:
Trascorsi regolarmente i tre anni l’avvocato, se dispensato dalla prova attitudinale, diventa integrato ossia in tutto equiparato al professionista del Paese ospitante.
(Validità – Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica – Abuso del diritto – Rispetto dell’identità nazionale)